STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ALUMNI – LAUREATI IN ECONOMIA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA”
Art. 1 – Costituzione e sede
1. È costituita ai sensi dell’art. 36 c.c., l’Associazione “ALUMNI- Laureati in Economia dell’Università La Sapienza di Roma”.
2. L’Associazione ha sede in Roma, presso la sede della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, via del Castro Laurenziano, 9.
3. L’Associazione non ha fini di lucro ed agisce nell’ambito della normativa vigente e in attuazione dei principi stabiliti dallo Statuto, destinando tutte le sue risorse al raggiungimento degli scopi di seguito elencati e con durata indeterminata.
Art. 2 – Scopi
1. L’Associazione, istituita per favorire la collaborazione tra i laureati della Facoltà e la costituzione di una rete di rapporti tra istituzioni, imprese, enti e laureati al fine di facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro, ha come scopi istituzionali:
a) promuovere il placement dei laureati della Facoltà attraverso iniziative di incontro con imprese, enti, istituzioni;
b) ideare e diffondere progetti di formazione superiore e continua per migliorare la competitività delle risorse umane delle imprese nonché iniziative di formazione a distanza;
c) favorire la diffusione e l’innovazione della cultura d’impresa e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali;
d) promuovere studi e ricerche applicate su tematiche connesse alla integrazione europea e alle relazioni internazionali;
e) favorire scambi di esperienze professionali, culturali e sociali fra laureati;
f) istituire borse di studio da assegnare mediante concorso;
g) offrire sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
h) concorrere allo sviluppo e alla promozione della Facoltà di Economia;
i) collaborare con Università, Dipartimenti, Scuole, Istituti di ricerca e altre associazioni ed enti nazionali e internazionali per iniziative connesse ai propri scopi istituzionali.
Art. 3 – Attività
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 l’Associazione svolge, fra le altre, le seguenti attività:
a) promuovere tra gli associati collaborazioni in progetti di ricerca, eventi culturali e altre attività per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro;
b) promuovere e organizzare incontri con le realtà imprenditoriali, gli ordini professionali, gli enti e gli istituti dove i laureati possano trovare occasioni di impiego;
c) diffondere i profili e i curricula dei laureati presso il sistema produttivo pubblico e privato;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali;
e) promuovere la cultura economica ed economico-aziendale nel Paese tramite l’emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l’organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio e tavole rotonde;
f) sviluppare progetti di formazione permanente;
g) svolgere indagini sull’effettiva collocazione professionale dei propri associati, anche al fine di redigere e tenere un apposito repertorio;
h) stabilire contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, anche allo scopo di facilitare, per laureati, laureandi e coloro che hanno svolto altre attività formative poste in essere dalla Facoltà, scambi internazionali per ricerca e esperienze professionali;
i) svolgere attività di fund raising per la realizzazione di specifiche iniziative;
j) stipulare convenzioni con il sistema bancario per prestiti d’onore in favore dell’imprenditoria giovanile e con le Camere di Commercio per il sostegno alle nuove imprese;
k) informare gli associati delle attività associative con la pubblicazione di un bollettino periodico e la realizzazione di un sito web;
l) compiere tutte le attività connesse alla realizzazione degli scopi sociali.
2. L’Associazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica e opera nel rispetto di principi di economicità della gestione. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili; eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Associazione.
3. Per il migliore espletamento delle attività previste dal presente statuto l’Associazione potrà assumere personale, affidare incarichi, attribuire funzioni a persone singole oppure a particolari strutture.
4. L’associazione potrà istituire sedi secondarie, operative o succursali in luoghi ritenuti strategici per lo sviluppo dell’attività associativa, sia nel territorio italiano che all’estero, la cui attività verrà normata da apposito regolamento.
Art. 4 – Soci
1. L’Associazione ha diverse categorie di soci:
- • fondatori;
- • ordinari;
- • aderenti;
- • onorari;
- • sostenitori.
2. Possono essere soci tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, sin dal conseguimento del predetto titolo.
Art. 5 – Soci fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Possono candidarsi per l’elezione a cariche istituzionali all’interno dell’Associazione.
Art.6 – Soci ordinari
1. Sono soci ordinari tutti coloro che:
- • abbiano conseguito un titolo di studio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza da almeno 5 anni.
2. Sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e possono candidarsi per l’elezione a cariche istituzionali all’interno dell’Associazione.
3. Possono essere soci ordinari anche tutti i docenti di ruolo pro tempore della Facoltà di Economia.
Art. 7 – Soci aderenti
1. Sono soci aderenti tutti coloro che:
- • abbiano conseguito un titolo di studio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza da meno di 5 anni.
2. Sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo previo versamento della quota di iscrizione al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente e non possono candidarsi per l’elezione a cariche istituzionali all’interno dell’Associazione.
3. Decorsi 5 anni dal conseguimento della Laurea il socio aderente assume la qualifica di socio ordinario.
Art. 8 – Soci onorari e soci sostenitori
1. Eccezionalmente l’Associazione riconosce la qualifica di socio onorario a persone fisiche che si siano distinte nel mondo imprenditoriale, della ricerca o delle istituzioni, o che abbiano particolari meriti verso l’Associazione o la Facoltà, anche non laureate presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
2. I soci onorari sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo e possono candidarsi per l’elezione a cariche istituzionali all’interno dell’Associazione.
3. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, anche non laureate presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, che si siano distinte per aver contribuito in maniera rilevante al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione attraverso il versamento a favore della stessa di una quota non inferiore a quella determinata dal Consiglio Direttivo, destinata al perseguimento delle finalità dell’Associazione, ovvero che abbiano provveduto ad effettuare donazioni anche in natura volte ad arricchire stabilmente il patrimonio dell’Associazione in misura almeno pari a quanto determinato dal Consiglio Direttivo.
4. I Soci sostenitori sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Fondo Patrimoniale e di gestione
1. Il fondo patrimoniale della Associazione è costituito dalla dotazione iniziale, come risulta dall’atto costitutivo.
Detto fondo è incrementato:
- • dai beni mobili e immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche e di Soci Sostenitori per atto tra vivi o mortis causa;
- • dagli eventuali avanzi netti di gestione;
- • dai proventi delle attività proprie che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare a incremento del fondo patrimoniale.
2. Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:
- • dalle quote versate annualmente dai Soci;
- • da eventuali contribuzioni e sovvenzioni provenienti dallo Stato, da Enti pubblici e privati o da fondi strutturali europei;
- • ogni altro eventuale provento delle attività svolte dall’Associazione.
3. La misura del contributo annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di recesso o di esclusione di un partecipante la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del patrimonio della Associazione.
Art. 10 – Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio sindacale;
d) l’Assemblea dei Soci;
e) il Comitato Scientifico.
2. Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Al fine di assicurare la continuità nell’attività dell’Associazione gli organi suindicati svolgono le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
Art. 11 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
2. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, la rappresenta in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti con i partecipanti, i terzi e le autorità; presiede e convoca, a norma di statuto, il Consiglio Direttivo. Nell’ambito delle linee operative stabilite dal Consiglio Direttivo, adotta, in caso di urgenza, provvedimenti che dovranno essere sottoposti a ratifica dal medesimo nella prima riunione utile; è responsabile della gestione ordinaria della Associazione ed in particolare del piano degli investimenti e della gestione economico-finanziaria della medesima.
3. Il Presidente, inoltre:
a) può proporre una lista di nominativi all’Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo;
b) può proporre al Consiglio Direttivo il Presidente del Comitato Scientifico, nonché gli altri componenti il comitato;
c) può proporre la nomina di soci onorari;
d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;
e) partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico;
f) convoca l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria;
g) propone al Consiglio Direttivo la lista dei nomi per il Comitato Scientifico.
Art. 12 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell’Associazione.
2. I soci fondatori, ordinari, aderenti, in regola con il versamento delle quote annuali nonché sostenitori ed onorari vi partecipano con diritto di voce e voto. Sono ammesse solo deleghe per iscritto ad altro socio fondatore, ordinario, aderente, sostenitore od onorario. Ciascun socio può essere portatore al massimo di cinque deleghe.
3. L’Assemblea ha il compito di:
a) indirizzare e valutare le attività del Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) approvare l’indirizzo generale dell’Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
d) autorizzare eventuali contributi speciali da chiedere ai Soci;
e) approvare il regolamento amministrativo dell’Associazione;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
g) nominare i liquidatori in caso di scioglimento.
4. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.
5. L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente o da chi ne fa le veci sia per le modifiche dello Statuto, sia per la nomina di un nuovo Presidente nel caso di vacanza della carica prima della sua scadenza naturale, e nel caso delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o quando lo richiedano almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
6. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. È valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega); in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
7. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega), in seconda convocazione se è presente almeno un terzo degli aventi diritti al voto (inclusi coloro che sono rappresentati per delega).
8. Le deliberazioni, sia nell’Assemblea ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
9. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica; in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto nel suo complesso da un numero minimo di 5 membri a un numero massimo di 11 membri scelti tra i soci fondatori, ordinari e onorari, con un’adeguata presenza di persone provenienti dal mondo delle imprese, delle professioni, delle istituzioni.
2. In deroga al comma 1 è comunque membro di diritto del Consiglio Direttivo il Preside – pro tempore – della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
3. I membri del Consiglio Direttivo non rappresentano i soggetti che li hanno designati e non agiscono con vincolo di mandato.
4. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che fanno le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
6. In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:
a) fissare le linee generali dell’attività della Associazione ed i relativi obiettivi e programmi da sottoporre poi all’Assemblea;
b) elaborare il piano annuale delle attività dell’Associazione;
c) predisporre il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
d) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
e) deliberare l’accettazione delle erogazioni, dei contributi e dei lasciti;
f) deliberare l’ammissione dei soci;
g) amministrare il patrimonio dell’Associazione, determinando eventualmente, la parte delle entrate e dei redditi da destinare all’incremento del patrimonio stesso e quella disponibile per la gestione e le attività dell’Associazione;
h) determinare annualmente sia la quota associativa dei soci ordinari, aderenti ed onorari sia quella minima dei soci sostenitori;
i) determinare l’importo minimo delle donazioni a favore del Patrimonio dell’Associazione per acquisire la qualità di soci sostenitori;
j) elaborare o approvare eventuali regolamenti interni;
k) nominare i componenti del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
l) esprimere pareri sulle integrazioni del Comitato Scientifico proposte dal Comitato medesimo;
m) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto.
Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno due volte all’anno. Il Presidente può altresì convocarlo quando ne ritenga l’opportunità, o su richiesta motivata di almeno due dei membri del Consiglio. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve avvenire a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione ovvero a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica; in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4. Le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, gli altri membri in carica, purché rappresentanti la maggioranza assoluta di quelli eletti, sostituiscono per cooptazione i membri cessati. I membri così nominati restano in carica per lo stesso periodo del o dei componenti sostituiti e va o vanno confermati dall’Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 15 – Comitato Scientifico
1. È organo consultivo dell’Associazione.
2. È composto da un numero di componenti variabile da un minimo di 5 a un massimo di 20, scelti tra personalità italiane e straniere di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell’Associazione.
3. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno.
4. È presieduto da un’insegne personalità del mondo della ricerca, dell’università, delle imprese, delle istituzioni e delle professioni, nominata dal Presidente dell’Associazione.
5. Il Comitato Scientifico propone annualmente alla Facoltà, all’Associazione, al mondo delle imprese, delle istituzioni e delle professioni, un proprio documento di analisi dello scenario economico nazionale ed internazionale. Per la realizzazione di tale attività utilizza le risorse messe a disposizione dal Consiglio Direttivo.
6. Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico il Presidente dell’Associazione.
Art. 16 – Collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Si applicano al Collegio sindacale le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, laddove applicabili.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.
Art. 17 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Tutti gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reimpiegati nell’attività della Associazione o comunque devono incrementare il patrimonio di essa. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale possono essere distribuiti né andare a vantaggio dei partecipanti o degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l’Associazione.
Art. 18 – Scioglimento e liquidazione
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Patrimonio verrà devoluto alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Non è ammessa alcuna ripartizione di utili tra gli associati.